Obbligo di spesa tracciabile senza ulteriori vincoli
Il pagamento si considera sostenuto dal contribuente al quale è intestato il documento di spesa, indipendentemente dal familiare che materialmente lo esegue. E' sufficiente una generica annotazione scritta sulla fattura.
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Beneficiario della spesa - L’obbligo di tracciabilità delle spese (visite mediche private, scuola o università dei figli, attività sportive di minori, ecc.) per ottenere la detraibilità Irpef non introduce vincoli ulteriori: il pagamento si considera sostenuto dal contribuente al quale è intestato il documento di spesa, indipendentemente dal familiare che materialmente lo esegue. È consentito sostituire la prova cartacea del pagamento tracciato con apposita annotazione sull’originale del documento di spesa. Emerge dalla risposta a interpello n. 431/2020, riferita a un conto corrente cointestato tra marito e moglie.
Casi comuni - Il fatto che un soggetto paghi o anticipi una spesa per conto altrui, riguarda i rapporti interni fra le parti: la detrazione spetta al contribuente a cui è intestata la fattura anche se a pagare materialmente è un terzo. I casi più comuni sono le spese dei figli a carico pagate da un genitore, ma detratte pro quota da entrambi e le spese pagate da un membro della famiglia che paga per tutti.
Aspetti pratici - Il contribuente che vuole detrarre la spesa produrrà al Caf o al professionista la prova cartacea del pagamento effettuato dal soggetto che ha materialmente pagato: ricevuta bancomat, estratto conto, copia del bollettino postale o del Mav, copia dei pagamenti PagoPa, ecc.
Specifica annotazione - In mancanza di questi elementi, il pagamento tracciabile...