Occultamento della contabilità: reato proprio o comune?
L’incriminazione di occultamento o distruzione della contabilità passa sovente dalla corretta definizione dei profili soggettivi che qualificano il soggetto agente in riferimento al collegamento con la norma violata.
Nel momento in cui ci si muove all’interno del perimetro normativo che racchiude i delitti, aventi matrice penale tributaria, si ha immediatamente la percezione del fatto che gli illeciti contemplati dal D.Lgs. 74/2000, così come perlopiù avveniva sotto il vigore della L. 516/1982, sono inclusi nel novero dei cc.dd. “reati propri”, ovverosia una categoria di delitti che possono avere come referente soggettivo un autore a cui sia riconosciuta un'indispensabile qualificazione giuridica (elemento di diritto) o anche una prerogativa rilevante soltanto “in fatto”, che in ogni caso riconnetta il soggetto agente con il bene tutelato dalle norme di riferimento.
L’evasione diretta, così come le condotte prodromiche ad essa, sempre che ci si muova all’interno di una latitudine penalmente rilevante, possono essere realizzate solo da colui che, rispetto alla determinazione contributiva, si possa qualificare come un intraneus. La giurisprudenza però, in mancanza di precise prescrizioni legislative, in alcuni casi ha inteso sovvertire tale ordine, giungendo ad attribuire, in maniera piuttosto incerta, la natura di reato comune a talune fattispecie cui tale connotazione non sempre si attaglia alla perfezione: la principale ipotesi delittuosa che costituisce oggetto di interesse in tale contesto è rappresentata dall’illecito previsto ai sensi dell’art. 10 D.Lgs. 74/2000, concernente...