Secondo la Corte di Cassazione – III Sez. pen. sent. 30.08.2018, n. 39243 - a fronte della intervenuta presentazione della dichiarazione Iva, non può essere individuata in capo all’imputato alcuna volontà di evasione di tale imposta con la conseguente mancanza, sotto tale profilo, del dolo specifico richiesto dalla norma. L’art. 10 D.Lgs. n. 74/2000 punisce, se il fatto non costituisce più grave reato, chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non permettere la ricostruzione dei redditi o del volume d'affari.
La Corte d’Appello di Brescia ha confermato la sentenza del Tribunale di Brescia di condanna dell’imputato per i reati di cui all’art. 5 D.Lgs. n. 74/2000 in quanto, nella qualità di amministratore unico di una Srl, al fine di evasione, ometteva di presentare la dichiarazione annuale relativa alle imposte sui redditi (capo a), e di cui all’art. 10, D.Lgs. n. 74/2000 in quanto, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, distruggeva o almeno occultava in tutto o comunque in parte le scritture contabili e i documenti di cui è obbligatoria la conservazione in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi e del volume di affari.
L’imputato ha proposto...