RICERCA ARTICOLI
Contabilità e bilancio 17 Settembre 2026

OIC e interessi di mora nelle imprese minori

La bozza propone di evitare l’iscrizione degli interessi di mora quando il recupero non è ragionevolmente certo, sostituendo la sequenza rilevazione-svalutazione prevista dall’attuale OIC 15.

La disciplina degli interessi moratori nelle transazioni commerciali pone in evidenza una significativa divergenza tra il momento di insorgenza del diritto e quello della sua rilevazione contabile. Su questo profilo interviene la bozza di principio OIC dedicata alle micro e piccole imprese, sottoposta a consultazione fino al 28.02.2027, introducendo una soluzione che incide sul rapporto tra competenza economica, prudenza e attendibilità della stima. Il diritto agli interessi può, infatti, maturare sul piano giuridico senza che il relativo provento trovi immediata rappresentazione in bilancio, qualora non sussista un adeguato grado di certezza circa il suo incasso.L’art. 4 D.Lgs. 231/2002 stabilisce che gli interessi moratori decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento. L’OIC 15 vigente, al paragrafo 47, traduce questa maturazione sul piano contabile: per bilanci abbreviati e microimprese che non applicano costo ammortizzato e attualizzazione, gli interessi sono rilevati nella voce C.16.d. Quando l’incasso è dubbio, la società effettua uno stanziamento al fondo svalutazione crediti sulla base della stimata possibilità di recupero.La bozza modifica questa logica. Il paragrafo 9.11 prevede che gli interessi di mora siano rilevati in C.16.d soltanto se ritenuti ragionevolmente certi. Il giudizio sulla recuperabilità viene anticipato al momento della rilevazione iniziale e, in assenza di ragionevole certezza, il provento...

Vuoi leggere l’articolo completo?

Abbonati a Ratio Quotidiano o contattaci per maggiori informazioni.
Se sei già abbonato, accedi alla tua area riservata.