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Imposte e tasse 09 Ottobre 2018

Ok al contante per acquisto carburanti di agricoltori in forfait


Le imprese agricole che, ai fini IVA, operano in regime speciale per l’agricoltura ex art. 34 D.P.R. 633/1972 e che determinano il reddito su base catastale (art. 32 Tuir) non hanno l’obbligo del pagamento con mezzi tracciabili per l’acquisto di carburante. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello 27.09.2018, n. 13, precisando che la tracciabilità non è necessaria, in quanto l’applicazione dei tributi avviene con modalità forfetarie che non tengono conto in via analitica degli acquisti. Vengono così superate le precedenti indicazioni dell’Agenzia (circolare 2.07.2018, n. 13/E) in cui era stata ammessa l’esclusione dall’obbligo di fatturazione elettronica per le forniture di gasolio destinato all’utilizzo per le macchine agricole ma, nel contempo, confermata in via di carattere generale l’esigenza del pagamento con strumenti tracciabili ai fini della detrazione del costo e dell’IVA. Ricordiamo, infatti, che, dal 1.07.2018, la Legge di bilancio 2018 ha subordinato la deducibilità del costo (art. 164, c. 1-bis Tuir) e la detraibilità dell’IVA (art. 19-bis1, c. 1, lett-d D.P.R 633/1972) degli acquisti di carburante, al pagamento mediante strumenti tracciabili (art. 1, c. 922 L. 205/2017) rappresentati dalle carte di credito, di debito o prepagate e da altri mezzi ritenuti idonei dall’Agenzia delle Entrate (provvedimento n. 73203/2018:...

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