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Imposte e tasse 20 Settembre 2022

Ok all’accertamento sintetico nei confronti dei redditi extra-agricoli

L’esercizio dell’attività agricola tassabile forfetariamente sulla base degli estimi catastali non preclude all’Amministrazione Finanziaria il ricorso alla ricostruzione induttiva dei redditi non riconducibili all’attività agricola.

È legittimo il ricorso all’accertamento sintetico basato sugli esiti di indagini bancarie anche nei confronti del coltivatore diretto o dell’imprenditore agricolo professionale (Iap), esercente attività agricola tassabile in via forfetaria sulla base degli estimi catastali. Secondo la Cassazione (ordinanza 30.06.2022, n. 20877), infatti, l’esercente attività agricola ben può esercitare anche un’eventuale attività commerciale non dichiarata ovvero redditi imponibili non riconducibili all’esercizio delle attività agricole. La controversia aveva a oggetto redditi di capitale non dichiarati dei quali la Commissione tributaria regionale aveva erroneamente escluso l’imponibilità in quanto ottenuti dal contribuente coltivatore diretto che svolgeva attività agricola assoggettata a tassazione su base catastale. La Cassazione ha censurato la decisione della Commissione e precisato che la norma speciale di cui all’art. 32, c. 1 del Tuir non costituisce l’unica regola alla cui stregua censire la redditualità generale del contribuente coltivatore diretto, il quale ne fruisce unicamente nella specifica e circoscritta area di determinazione dei soli redditi agrari e dominicali che ne costituiscono unicamente i parametri per la quantificazione (Cass. 18.11.2016, n. 23497). Pertanto, non può precludersi, in generale, all’Amministrazione l’utilizzo anche nei...

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