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IVA 04 Settembre 2026

Omessa fatturazione e reverse charge: le sanzioni 2026

Le 2 fattispecie costituiscono violazioni autonome: cambia la norma di riferimento (D.Lgs. 173/2024) e vanno distinti soggetti, importi e ravvedimento.

Ai fini Iva, l’omessa o tardiva fatturazione e l’omessa integrazione del reverse charge costituiscono sul piano sanzionatorio 2 violazioni autonome: l’errore più frequente nella pratica è applicare al cessionario che dimentica l’inversione contabile la stessa sanzione prevista per il cedente che omette la fattura ordinaria. Per le operazioni imponibili, l’omessa o tardiva emissione della fattura da parte del cedente o prestatore è sanzionata, in via ordinaria, nella misura del 70% dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato, con un minimo di 300 euro; quando però la violazione non ha inciso sulla liquidazione del tributo (perché l’operazione risulta comunque annotata e l’imposta versata nei termini), la sanzione si riduce sensibilmente, tra un minimo di 250 e un massimo di 2.000 euro. Il termine per la fattura immediata è di 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione, mentre per quella differita è fissato al giorno 15 del mese successivo.

Un punto spesso trascurato in pratica (ma chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 129/2020) è che questo termine non beneficia della proroga al 1° giorno lavorativo utile quando scade di sabato o in un giorno festivo. Per le operazioni non imponibili, esenti, non soggette o soggette a reverse charge, la sanzione per omessa o tardiva fatturazione scende al 5% del corrispettivo non documentato, con un minimo di 300 euro, ulteriormente riducibile tra 250 e 2.000 euro se la violazione non rileva neppure ai fini della dichiarazione dei redditi. Viceversa, distinta e autonoma è la violazione del cessionario o committente nel reverse charge interno, tenuto a integrare il documento ricevuto con aliquota e imposta, annotarlo nel registro delle fatture emesse entro il mese di ricevimento (o comunque non oltre 15 giorni da tale data, con riferimento al mese di competenza) e riportarlo nel registro degli acquisti ai fini della detrazione.
Qui il quadro normativo è cambiato nel 2026: fino al 31.12.2025 la norma sanzionatoria era l’art. 6, c. 9-bis D.Lgs. 471/1997; dal 1.01.2026 quel decreto è abrogato e la disciplina è confluita nell’art. 31, c. 11 D.Lgs. 173/2024, nuovo Testo Unico delle sanzioni tributarie, che richiama anche gli acquisti intracomunitari disciplinati agli artt. 46 e 47 D.L. 331/1993. Gli importi restano invariati: la sanzione ordinaria va da 500 a 10.000 euro e diventa proporzionale, pari al 5% dell’imponibile con un minimo di 1.000 euro, quando l’operazione non risulta neppure dalla contabilità. A titolo esemplificativo, su un acquisto di 50.000 euro regolarmente contabilizzato ma non integrato nei termini, la sanzione resta compresa tra 500 e 10.000 euro; se lo stesso importo non risultasse dalle scritture, salirebbe a 2.500 euro, pari al 5%, mentre su un imponibile di 10.000 euro non contabilizzato il 5% darebbe 500 euro, importo comunque elevato a 1.000 euro per effetto del minimo previsto.

La stessa disposizione chiarisce che, se il cessionario non aveva diritto alla detrazione totale o parziale, resta autonomamente applicabile anche la sanzione sulla quota di Iva indebitamente detratta. Nella disciplina previgente l’art. 6, c. 6, n. 1 D.Lgs. 471/1997 la quantificava nel 70% dell’ammontare detratto senza titolo, e il nuovo art. 31, c. 11, ne conferma la persistente applicabilità. In tutte le ipotesi è possibile ridurre la sanzione tramite il ravvedimento operoso (ex art. 13 D.Lgs. 472/1997), con riduzioni tanto maggiori quanto più tempestiva è la regolarizzazione spontanea; ovviamente, prima di calcolare la riduzione, occorre qualificare correttamente la violazione, perché fattura trasmessa in ritardo, reverse charge non integrato e detrazione indebita rispondono a soggetti, presupposti e basi di calcolo diversi, e non vanno ricondotti a un unico schema.