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Imposte e tasse 17 Luglio 2019

Omessa risposta al questionario del Fisco? Ecco il da farsi


Con ordinanza 3.05.2019, n. 11608, la Corte di Cassazione ha affermato che l’omessa risposta all’invito dell’Amministrazione Finanziaria è sanzionata con l’inutilizzabilità nella sede precontenziosa, sia nella fase amministrativa sia in quella processuale. Ne deriva che i documenti non esibiti non potranno essere usati a propria difesa nel contenzioso, a meno che il contribuente alleghi quanto richiesto all’atto introduttivo di giudizio di primo grado, insieme alla dichiarazione di non aver adempiuto alla richiesta dell’ufficio per causa a lui imputabile. L’art. 32, c. 4, D.P.R. 600/1973 prevede la possibilità delle Pubbliche Amministrazioni di inviare ai contribuenti un questionario riguardante dati e notizie rilevanti ai fini dell’accertamento nei loro confronti e di altri contribuenti con i quali abbiano intrattenuto rapporti, con l’invito a consegnare il questionario compilato e firmato. Tale disposto consente, in fase procedimentale, di chiarire le reciproche posizioni ed evitare il contenzioso giudiziario. La Corte di Cassazione, già con ordinanza 22.06.2018, n. 16548, si era espressa sull'inutilizzabilità della documentazione non prodotta dal contribuente su richiesta dell’Amministrazione finanziaria, chiarendone i limiti. In particolare, i giudici affermano che è necessario che il Fisco, con l’invio del questionario, fissi un termine minimo per...

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