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Imposte e tasse 08 Febbraio 2019

Omessi versamenti IVA in prima fila nelle segnalazioni qualificate


Il nuovo codice della crisi d'impresa obbliga l'Agenzia delle Entrate all'invio degli appositi alert in presenza di debiti per IVA superiori a determinati valori soglia individuati sulla base del volume d'affari del singolo contribuente. L'Agenzia delle Entrate non ha invece alcun obbligo di segnalazione nel caso in cui i debiti scaduti siano riferiti ad altri tributi e imposte, ritenute d'acconto comprese. Questo è quello che si evince dalla lettura dell'art. 15 del nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCII), approvato il 10.01.2019 dal Consiglio dei Ministri e in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Per l'Agenzia delle Entrate l'avvio della procedura di allerta costituisce un vero e proprio obbligo, la cui inadempienza determina l'inefficacia del titolo di prelazione spettante nella successiva procedura di composizione della crisi del debitore. Ovviamente la presenza di debiti di importo rilevante relativi ad altri tributi, se non adeguatamente messi in sicurezza dal contribuente attraverso il ricorso a procedure di pagamento, anche dilazionato, finiranno per formare oggetto di segnalazione dell'agente della riscossione, altro creditore pubblico qualificato coinvolto dal nuovo codice della crisi nelle procedure di allerta. Ciò premesso, vediamo gli importi soglia degli omessi versamenti IVA che faranno scattare tali procedure. Secondo le disposizioni contenute nell'art. 15,...

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