Omesso versamento e irrilevanza della rateizzazione del debito
La configurabilità dell'illecito penale può essere recuperata esclusivamente tramite saldo "integrale" e nessun effetto scriminante può essere riconosciuto all'accordo sul pagamento frazionato del dovuto.
In un contesto di dialettica argomentativa in tema di tempistiche sul corretto assolvimento degli obblighi di pagamento delle imposte, è possibile asserire che il nostro ordinamento tributario contiene una palese contraddizione. Il contrasto riguarda la circostanza secondo cui, da un lato, viene riconosciuta al contribuente la possibilità di ottemperare al pagamento della propria obbligazione tributaria, ricorrendo alla rateizzazione e al frazionamento di quanto “dovuto”; dall'altro lato, il medesimo sistema dispone una specifica ipotesi punitiva nei confronti di chi non vi provvede entro una scadenza, diversa e anticipata rispetto alla prima.
L'ipotesi di rilievo per la configurabilità del reato ai sensi dell'art. 10-ter D.Lgs. 74/2000, è oggetto di un recente intervento della giurisprudenza di legittimità (Cass. Pen. Sez. III, sentenza 29.05.2020, n. 16472). Nel caso in esame, si era pervenuti alla condanna di un contribuente, senza conferire alcun rilievo all'accordo di rateizzazione del debito che, secondo i giudici di merito, era intervenuto in una fase in cui il reato di “omesso versamento” era da ritenersi già consumato, riverberando i propri effetti sul piano tributario.
In tale contesto, pertanto, il riconoscimento della possibilità di pervenire a un pagamento rateizzato del pregresso debito non è parso idoneo a cancellare gli effetti penali della condotta omissiva...