Omesso versamento e ripristino della vecchia previsione
Dopo la pronuncia della Corte Costituzionale, il reato in oggetto si ricollega unicamente al rilascio delle certificazioni e non più alle risultanze dichiarative.
Il tema delle incriminazioni aventi ad oggetto l’omesso versamento di ritenute, previsto e punito ai sensi dell’art. 10-bis, D.Lgs. n. 74/2000, subisce uno scossone che annulla le modifiche apportate con l’art. 7, c. 1, lett. b), D. Lgs. 24.09.2015, n. 158, nella parte in cui ha inserito le parole "dovute sulla base della stessa dichiarazione o" nel testo dell’art. 10-bis, D.Lgs. n. 74/2000. La revisione avviene per opera della Corte Costituzionale con la sentenza 14.07.2022, n. 175, che ha dichiarato l'illegittimità della norma.
La vicenda in rilievo pone l’accento sul fatto che la fattispecie di omesso versamento di ritenute certificate si presenti in concreto decentrata, sul piano politico criminale, rispetto all’originario assetto del D.Lgs. n. 74/2000, calibrato su fattispecie di evasione essenzialmente incentrate sugli adempimenti dichiarativi connotati da profili di fraudolenza e soggettivamente orientate da dolo specifico di evasione, oltre che su altre tre incriminazioni collaterali (artt. 8, 10 e 11) le quali, pur essendo totalmente svincolate dal contesto dichiarativo, si connotano per la palese e insita attitudine lesiva. La disposizione, in particolare, puniva chiunque non versava entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di S.I., le ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a determinate soglie.
Ciò posto,...