La frode fiscale commessa tramite l’omesso versamento di ritenute ex art. 10-bis, D.Lgs. n. 74/2000 e la sua interazione con la tenuità del fatto rappresentano una questione piuttosto ricorrente e nonostante ciò irrisolta. Infatti, ci si trova al cospetto di un fatto che integrerebbe perfettamente la fattispecie di reato considerata; tuttavia, l’offesa al bene protetto dalla norma appare talmente modesta da non meritare l’applicazione di una pena specifica. Non esiste un parametro predefinito e tutto è lasciato alla valutazione del giudice. Nemmeno l’orientamento prevalente costituisce un punto risolutivo in termini di una anticipata e corretta definizione dei parametri della tenuità del fatto.
Per i reati tributari in relazione ai quali siano stabilite soglie di evasione, ai fini della punibilità di una determinata condotta, il principio della speciale tenuità del fatto dovrebbe trovare applicazione soltanto se l’imposta evasa sia di poco superiore a quella fissata dalla soglia di punibilità. A tal fine si precisa che la tenuità dell’offesa deve essere parametrata non soltanto in relazione all'eccedenza rispetto alla soglia di punibilità sancita ex lege, ma deve essere complessivamente valutata in relazione alla condotta nella sua interezza, avendo riguardo all’ammontare complessivo dell’imposta non versata. Ebbene, tale risulta anche l’orientamento...