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Imposte e tasse 04 Marzo 2019

Omesso versamento IVA e delle ritenute per crisi dell'impresa


Il Tribunale di Milano, Sezione prima penale, con sentenza 8.10.2018, n. 9642, ha assolto l'imputato per omesso versamento dell'IVA, ex art.10-ter D.Lgs. 74/2000 e delle ritenute ex art. 10-bis del medesimo decreto legislativo (le omissioni erano al di sopra della soglia di punibilità), perché i fatti non costituiscono reato. Questa, in sostanza, la massima della pronuncia: deve essere assolto, perché il fatto non costituisce reato dalle imputazioni di omesso versamento di Iva e di ritenute dovute o certificate, il titolare dell'impresa in crisi (poi fallita) che può invocare l'assoluta impossibilità di adempiere a tali obblighi quale causa di esclusione della responsabilità penale, a condizione che provveda ad assolvere gli oneri di allegazione concernenti sia la non ascrivibilità a propri comportamenti della crisi economica aziendale, sia l'impossibilità a fronteggiare la crisi di liquidità tramite il ricorso a misure idonee, da valutarsi in concreto, dovendosi in tal caso ritenere insussistente l'elemento soggettivo dei reati contestati. La sentenza assolutoria riprende il medesimo indirizzo giurisprudenziale consolidato della Corte di cassazione, che, con la sentenza n. 37425/2013, a Sezioni Unite penali, ha statuito il principio secondo cui “l'imputato può invocare l'assoluta impossibilità di adempiere il debito di imposta, quale causa di esclusione della...

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