Omesso versamento Iva: la teoria della prova del dolo
Le ragioni soggettive dell’omesso versamento non sempre escludono il dolo di evasione in ipotesi di omesso versamento di imposte e la crisi di liquidità va sempre adeguatamente vagliata.
La crisi di liquidità e le ragioni soggettive normalmente poste in evidenza per escludere le ipotesi di responsabilità penale, aventi a oggetto l’omesso versamento di imposte, in base alle previsioni contenute nel D.Lgs. 74/2000, rappresentano un tema sempre attuale e altrettanto discusso, sia in ambito dottrinale che giurisprudenziale.
La questione, sollevata nella sentenza della Cassazione penale 18.07.2022, n. 27690, offre un importante spunto di riflessione sui profili di definizione dell’elemento soggettivo del reato di omesso versamento Iva, previsto e punito ai sensi dell’art. 10-ter D.Lgs. 74/2000.
Riguardo alla sussistenza dell’elemento soggettivo, si osserva che, mentre gran parte delle condotte penalmente sanzionate ai sensi del D.Lgs. 74/2000 esigono che il contegno illecito derivi dallo scopo specifico di evadere le imposte, questa peculiare direzione della condotta non emerge sicuramente dal testo del citato art. 10-ter, il quale contiene la previsione della punibilità, indicando la volontà richiesta nella sua declinazione del “dolo generico”, per la cui integrazione è, perciò, sufficiente la consapevolezza, in capo all'agente, di non provvedere al versamento di quanto dovuto rispetto al periodo preso in considerazione. Questa consapevolezza deve poi anche concretamente interessare la rispettiva soglia di punibilità, la quale, contribuendo a definirne il disvalore,...