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IVA 18 Marzo 2026

Omesso versamento Iva, tra nomine di fatto e crisi di liquidità

La gogna per l'amministratore di diritto e l'alibi di cartapesta della crisi di liquidità.

Quante volte, nella quotidianità dei nostri studi, ci sentiamo rivolgere la fatidica frase: "Ma io in quella società ho messo solo la firma, decideva tutto mio figlio"? La sentenza della Corte di Cassazione 25.02.2026, n. 7529 ci impone di guardare in faccia la realtà e di smontare, pezzo per pezzo, i pericolosi alibi che molti clienti si costruiscono quando il Fisco bussa alla porta.
La vicenda è un "classico" della patologia societaria nostrana: la legale rappresentante di una Srl viene condannata per l'omesso versamento Iva (art. 10-ter D.Lgs. 74/2000) relativo al 2015, per oltre 277.000 euro. La linea difensiva è quella che ogni professionista ha sentito almeno una volta: insussistenza del dolo perché la signora, per ragioni di salute, aveva lasciato la gestione di fatto al figlio, e impossibilità di adempiere a causa di una grave crisi di liquidità aziendale.

La carica formale non è un salvacondotto - La Suprema Corte, con un approccio tranciante che non ammette repliche, ribadisce che assumere la carica di amministratore di diritto non è un mero adempimento burocratico da sbrigare in Camera di Commercio, ma comporta l'accettazione di precisi e non delegabili doveri di vigilanza e controllo. Fare la "testa di legno", magari proprio per schermare una gestione societaria già critica, significa accettare il rischio che il reato si verifichi, integrando in pieno il dolo eventuale.
Spunto operativo per lo studio: dobbiamo essere i primi a disinnescare le "nomine di comodo". Quando il cliente ci propone di intestare la carica a un parente o a un prestanome, il nostro compito non è preparare i verbali, ma mettere sul tavolo questa sentenza. La delega di fatto non neutralizza le responsabilità penali e non salva dal baratro chi ha messo la firma.

Illusione della crisi di liquidità - Ancora più pungente è il passaggio sulla crisi di liquidità. Spesso gli imprenditori pensano che il "non avere soldi in cassa" sia un salvagente penale automatico. La Cassazione, allineandosi all'orientamento più rigoroso, ci ricorda che non è così: se mancano le risorse perché si è scelto di privilegiare altri creditori (fornitori, dipendenti) per mandare avanti la baracca, questa è una normale allocazione del rischio d'impresa. Il dolo c'è tutto, perché si è scientemente scelto di non pagare l'Erario.
Spunto operativo per lo studio: la carenza di liquidità scusa solo se è totalmente incolpevole e se si dimostra di aver fatto tutto il possibile per adempiere. In fase di consulenza, di fronte alle prime avvisaglie di crisi, occorre documentare in modo maniacale l'impossibilità oggettiva di reperire fondi, disincentivando la perniciosa prassi di usare l'Iva incassata come polmone finanziario dell'azienda.

Confisca e particolare tenuità: quando il patrimonio tradisce - Il colpo di grazia arriva sulla confisca e sulla richiesta di applicazione dell'art. 131-bis c.p. per la tenuità del fatto. I giudici confermano che se la società è svuotata, la confisca per equivalente aggredisce direttamente il patrimonio personale dell'amministratore di diritto. E non provate a invocare la "tenuità": nel caso di specie, lo sforamento della soglia penale era del 10,84%. La Cassazione fissa un paletto rigido, affermando che scostamenti intorno o superiori all'11% (ma anche lievemente inferiori al 10%) escludono la tenuità dell'offesa. Ma c'è un dettaglio che deve far riflettere: la società era dotata di un cospicuo patrimonio immobiliare. Perché non è stato liquidato per pagare le imposte? Questa circostanza ha definitivamente affossato ogni pretesa di non punibilità.

In conclusione, la sentenza n. 7529/2026 ci consegna una lezione durissima: l'amministratore di diritto paga per tutti e le giustificazioni di comodo si sciolgono come neve al sole di fronte all'inerzia colpevole. È tempo che la consulenza preventiva torni a fare la voce grossa, ricordando ai clienti che con il diritto penale-tributario non si gioca alle belle statuine.