I giudici di Cassazione, con l’ordinanza 2.09.2018, n. 40440, fissano il principio in base al quale il reato di omesso versamento di IVA ha carattere istantaneo, in considerazione del fatto che la condotta tipica è integrata dalla mancata rifusione nelle casse erariali delle somme dovute sulla base della dichiarazione annuale: evenienza che di norma risulta vincolata all'effettiva riscossione delle somme derivanti dai corrispettivi per le prestazioni normalmente operate.
La decisione, in realtà, non introduce un tema nuovo, ma ribadisce quello che di fatto costituisce un orientamento giurisprudenziale piuttosto diffuso, confermando che la fattispecie di omesso versamento di IVA integra un reato a consumazione istantanea, atteso che l’illecito descritto, appunto, trova la sua concreta attuazione in un preciso momento, normativamente individuato nella scadenza del termine previsto per il versamento dell’acconto.
Si pone in evidenza come non rilevino in alcun modo, ai fini penali, i meri ritardi nell’ottemperare ai versamenti, dovuto con riferimenti alle scadenze periodiche (mensili o trimestrali) sancite dalla disciplina tributaria specifica: è necessario e indispensabile che l’omissione permanga fino alla scadenza del termine, collocato alla successiva annualità rispetto a quella in cui è stata presentata la dichiarazione in cui abbia trovato collocazione il riporto dello specifico debito d’imposta...