La Cassazione, con la sentenza 13.02.2019, n. 6920, opera un'apertura verso la rilevanza della crisi di liquidità come scriminante per il reato previsto dall'art. 10-ter, D.Lgs. 74/2000. In particolare, i giudici di Piazza Cavour hanno annullato con rinvio la sentenza di condanna di un contribuente il quale non aveva ottemperato agli obblighi di versamento d'imposta (IVA), oltre le soglie fissate dal medesimo art 10-ter.
Si tratta di un soggetto coinvolto nel noto “crac Parmalat”, in relazione al quale è stato ritenuto che la causa del mancato pagamento dell'imposta, per l'imprenditore (imputato e condannato), non risultava in realtà scaturente da una “libera scelta”, ma da una crisi di liquidità indubbiamente imprevedibile e irreversibile, dovuta a fattori non imputabili in alcun modo al soggetto, neanche sotto la prospettiva dell'eventuale prevedibilità. In termini difensivi, ha trovato pieno accoglimento l'invocata esimente della “forza maggiore”, disciplinata dall'art. 45 c.p., in relazione alla quale è stata appunto ritenuta “non punibile” l'omissione inizialmente rimproverata e addebitata al legale rappresentante della società.
È da accogliere positivamente questa apertura alla valorizzazione della condizione di difficoltà finanziaria che può colpire i contribuenti nell'adempimento del debito tributario,...