Ricorre spesso la predisposizione di istanze difensive volte a supportare un'applicazione della evenienza della “forza maggiore” (art. 45 c.p.) nel tentativo di smarcarsi dalla contestazione del reato di omesso versamento IVA, sancito dall’art. 10-ter, D.Lgs. n. 74/2000. La Cassazione, tuttavia, ha ribadito (Cass. Pen. Sez. III, sent. 30.08.2019, n. 36709) che la mancanza di liquidità, che conduce all’omesso versamento, non sempre può consentire di rimanere esenti da responsabilità penali, men che meno quando tale contegno omissivo scaturisca da una consapevole scelta in ordine all’impiego delle risorse disponibili, decidendo di soddisfare i diritti al pagamento delle retribuzioni dei dipendenti rispetto alle spettanze erariali.
Tale conclusione, che non rappresenta una novità nel panorama giurisprudenziale, offre un ennesimo spunto di riflessione in ordine alla concretezza e validità di istanze difensive ripetutamente costruite su un equivoco di base, che conduce a ritenere preminente l’esigenza di soddisfacimento dei crediti di lavoro dei dipendenti (ex art. 2777), rispetto ai crediti erariali (ex art. 2778): disposizione, questa, che trova applicazione esclusivamente con riferimento alle procedure esecutive fallimentari.
Ma ciò che desta maggiori perplessità è il tentativo di fruire della scriminante della forza maggiore, evidentemente inapplicabile in ipotesi come quella...