Per le omissioni perpetrate dal commercialista che abbiano condotto a contestazioni di carattere fiscale, il pagamento delle imposte sottratte e il carico sanzionatorio risultano di spettanza esclusiva del contribuente qualora questi non abbia denunciato in sede penale tale situazione e non ci sia stata conseguentemente una verifica in tal senso e in tale sede. La conclusione viene dall'ordinanza della Cassazione, Sezione Civile, 4.10.2018, n. 24307.
Questa vicenda trae spunto da un'attività di verifica esperita della Guardia di Finanza, nel contesto della quale emergevano a carico del contribuente ispezionato evenienze oggetto di rilievo concernenti l'omessa presentazione della dichiarazione, in relazione alla quale il contribuente riteneva di non essere responsabile e per ciò non punibile, avendo formalizzato apposita delega all'adempimento di tutti gli obblighi tributari al proprio commercialista.
In ordine a tale questione, il giudice tributario aveva accolto la linea difensiva del contribuente, ritenendo che l'omessa presentazione della dichiarazione non potesse essere imputata al contribuente che in buona fede avesse effettivamente conferito tale specifico incarico al commercialista.
In sede di pronuncia di legittimità, tuttavia, questa conclusione viene cassata in quanto la mera delega non è stata ritenuta condizione ex se idonea a fungere da scriminante per l'attribuzione di responsabilità in capo al...