La Corte di Cassazione, con l’ordinanza 5.06.2024, n. 15679, si è pronunciata in ordine ai presupposti alla base del regime di non imponibilità ex art. 8, c. 1, lett. c) D.P.R. 633/1972 (regime fiscale degli esportatori abituali). In punto di diritto la C.T.R. ha affermato che, nell'emissione di fatture relative all'esportazione non imponibili ai sensi dell'art. 8, c. 1, lett. c) D.P.R. 633/1972, la società ricorrente non disponeva "degli strumenti sufficienti per verificare la detraibilità piena o limitata in capo ai clienti non potendo (e non dovendo) in questo sostituirsi all'Amministrazione finanziaria, unico soggetto dotato dei poteri istruttori di carattere autoritativo necessari per acclarare le effettive modalità di utilizzo dei beni in corso di acquisto", al di là della verifica della conformità della dichiarazione d'intenti dei clienti esportatori abituali al fine di fruire del regime in sospensione di imposta.
Per il giudice dell’appello, in capo al cedente non sussisteva l'obbligo di alcuna altra verifica nemmeno nell'ipotesi che per il cliente cessionario operassero limitazioni di carattere oggettivo per la detraibilità previste dall'art. 19-bis1, c. 1, lett. c) e d) D.P.R. 633/1972. Peraltro, anche nel caso di dichiarazione d'intento non veritiera del cessionario, il cedente una volta riscontratane la conformità alle disposizioni di legge,...