L'art. 1, cc. 679 e 680 L. 27.12.2019, n. 160 (legge di Bilancio per il 2020) ha cambiato le modalità di pagamento degli oneri detraibili, necessarie per il beneficio fiscale. Il legislatore ha esteso a tutti gli oneri detraibili che consentono una detrazione dall'imposta lorda (quindi non solo a quelli indicati nell'art. 15 del Tuir), al fine della loro detraibilità e a partire dal 2020, l'obbligo di utilizzo di mezzi di pagamento diversi dal contante; tra tali oneri rientrano le spese sanitarie, veterinarie e funebri, le rette per frequenza di asili nido, i premi per assicurazione sulla vita e infortuni, i canoni di locazione per l'abitazione principale, ecc.
L'utilizzo di mezzi di pagamento diversi dal contante è finalizzato a ostacolare l'evasione fiscale in quanto, favorendo la tracciabilità dei pagamenti, rende più rischioso l'occultamento di corrispettivi per il fornitore e offre una prova efficace dell'avvenuto sostenimento dell'onere, evitando fittizie detrazioni. Tali mezzi di pagamento sono: assegno circolare o bancario, bonifico, carta di credito, carta di debito, carta prepagata, bollettino postale, vaglia postale, addebito diretto in conto corrente. Tuttavia, possono essere detratte anche se pagate in contanti le spese per medicinali e dispositivi medici e per prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche (in primo luogo, le Asl) e strutture private accreditate al S.S.N. (cliniche...