Dopo l'istituzione del registro unico, diventa importante stabilire i tempi per non perdere le agevolazioni ai fini delle imposte dirette, peraltro senza continuare a godere di quelle del Terzo settore.
Il D.M. 15.09.2020, n. 106 (pubblicato in G.U. il 22.10.2020) ha individuato le procedure che dovranno seguire gli enti per l'iscrizione al Runts. I primi ad approdare al nuovo Registro saranno Odv e Aps iscritte negli attuali registri di settore, per le quali la riforma ha previsto una procedura di trasmissione automatica dei dati (art. 54 del CTS). Le Onlus potranno presentare istanza di iscrizione al Runts, che ne verificherà per l'ammissione, il possesso dei requisiti; oppure assumere la qualifica di impresa sociale, con l'iscrizione alla Camera di Commercio.
Per le Onlus che intendono assumere la qualifica di ente del Terzo settore si presentano 2 alternative: mantenere la qualifica fino all'abrogazione della disciplina ex art. 104, c. 2 del CTS, oppure iscriversi al Runts.
1) Iscriversi non appena sarà entrato in vigore il Runts; in questo caso con l'iscrizione l'ente è cancellato dall'Anagrafe delle Onlus e perde le agevolazioni fiscali legate a tale qualifica.
Si è insistito molto nel dire che, ai sensi dell'art. 101 c. 8 del CTS, “la perdita della qualifica di Onlus, a seguito della iscrizione nel registro Unico Nazionale del Terzo settore anche in qualità di impresa sociale non integra un'ipotesi di scioglimento dell'ente”. Non sembrano però sufficientemente valutati gli effetti della cancellazione dall'Anagrafe delle Onlus ai fini delle imposte dirette.
Premesso che...