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Società 07 Giugno 2023

Operatività della riscossione coattiva verso il socio receduto

Il Fisco è sempre legittimato a pretendere direttamente dal socio, ancorché receduto, le somme non riscosse aventi a oggetto un'obbligazione tributaria della società di persone precedentemente partecipata.

In materia di riscossione coattiva è sempre opportuno rammentare che l’Amministrazione Finanziaria è sempre legittimata a operare la notifica direttamente al socio, ancorché receduto, dell'avviso di mora riguardante un'obbligazione tributaria della società di persone precedentemente partecipata; non rileva il fatto che l’obbligazione di cui si discorre sia insorta anteriormente al recesso del medesimo socio. Si tratta di un principio espresso dal Giudice di legittimità (Cass. Civ. Sez. V, ord. 16.02.2023, n. 4823). Per entrare nel dettaglio, la Cassazione ha stabilito che il socio receduto risponde solidalmente e illimitatamente di tali obbligazioni in applicazione degli artt. 2290 e 2291 c.c. Nessuna rilevanza viene conferita alla circostanza che il medesimo soggetto sia rimasto estraneo agli atti di accertamento e impositivi finalizzati alla formazione del ruolo. In tal caso, non è possibile dolersi di alcuna violazione del diritto di difesa, in quanto il pieno e corretto esercizio del diritto di difesa è sempre garantito dalla possibilità di contestare la pretesa originaria, impugnando insieme all'atto notificato anche quelli presupposti, la cui notifica è stata omessa o risulta irregolare. La casistica in commento trae spunto da un'attività di controllo dell’Agenzia delle Entrate, a seguito della quale veniva notificato a una persona fisica l'avviso di...

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