Continua l'incertezza sul trattamento fiscale delle cosiddette commissioni di delega, che le imprese di assicurazione corrispondono alle loro coassicuratrici.
Il contratto di coassicurazione è disciplinato dall'art. 1911 C.C. e si configura quando la medesima assicurazione o l'assicurazione di rischi relativi alle stesse cose sia ripartita tra gli assicuratori per quote determinate. Ciascun assicuratore, in caso di danno, sarà tenuto a pagare l'indennità in proporzione alla rispettiva quota, anche se il contratto di assicurazione è unico. In pratica, l'assicuratore cede a una o più compagnie la gestione del contratto di assicurazione, dietro pagamento di un corrispettivo che solitamente viene ritenuto esente da Iva, ex art. 10 D.P.R. 633/1972, essendo operazione integrante e afferente al contratto assicurativo.
Gli orientamenti di prassi sono divisi in 2 tronconi: quelli di fonte ministeriale, ovviamente, propendono per l'imponibilità IVA, ritenendo che il rapporto sia riconducibile a una prestazione di servizi ex art. 3 D.P.R. 633/1972; quelli di fonte assicurativa sono di segno diametralmente opposto e ritengono di sostenere l'applicabilità dell'esenzione Iva, insistendo sull'unitarietà del rapporto assicurativo (art. 10, c. 1, n. 2 D.P.R. 633/1972).
La giurisprudenza nel corso degli anni ha contribuito ad alimentare l'incertezza con decisioni a corrente alternata che hanno...