Operazioni inesistenti in reverse charge: quale sanzione?
Nel corso di Telefisco l’Agenzia delle Entrate chiarisce che, nel caso di operazioni inesistenti in reverse charge, provata la consapevolezza del cessionario o committente, la sanzione applicabile è solamente quella per indebita detrazione.
La fattispecie delle operazioni inesistenti in reverse charge è stata oggetto nel corso degli utili anni di frequenti interventi del legislatore e di svariate prese di posizione da parte della giurisprudenza (ad esempio Cassazione nn. 21677/2020 e 22727/2022) e dell’Amministrazione Finanziaria (circolare n. 16/E/2017).
In particolare, l’ultimo periodo del c. 9-bis.3, dell’art. 6 D.Lgs. 471/1997 prevede che non si applichi la sanzione dal 5% al 10% quando l'esecuzione delle operazioni inesistenti (in reverse charge) è stata determinata da un intento di evasione o di frode del quale sia provato che il cessionario o committente era consapevole. Dunque, secondo tali disposizioni normative, il cessionario o committente è punito con la sanzione di cui al c. 6, del medesimo art. 6 (in misura quindi pari al 90% della detrazione compiuta).
In tale contesto è stato richiesto all’Agenzia delle Entrate se, considerato il tenore letterale della norma, gli Uffici in sede di accertamento applicheranno solamente la sanzione del 90%, per indebita detrazione, ovvero applicheranno anche l’ulteriore sanzione del 90% per infedele dichiarazione.
Nel corso di Telefisco del 20.09.2023, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che la L. 197/2022 ha modificato il citato c. 9-bis.3 al fine di regolare espressamente, sotto il profilo sanzionatorio, le operazioni inesistenti astrattamente imponibili, poste in essere con intento...