Le novità apportate dalla Direttiva 2018/1910/Ce hanno natura sostanziale e sono volte, in attesa che sia istituito il regime definitivo degli scambi nel territorio dell'Unione, a introdurre condizioni più stringenti e “predeterminate” perché un'operazione possa qualificarsi come cessione intra-Ue di beni e, di conseguenza, benefici del regime di esenzione IVA nello Stato membro di origine, ciò al fine di ridurre le pratiche evasive in materia di Iva. In particolare, affinché un'operazione possa beneficiare della non imponibilità, a partire dal 1.01.2020, sarà necessario rispettare i seguenti ulteriori requisiti, oltre a quelli già previsti fino al termine del 2019:
- l'acquirente possiede un valido codice identificativo nello Stato membro di arrivo della merce (requisito soggettivo);
- il cedente provvede a presentare l'elenco riepilogativo delle cessioni intra-Ue, riportando le informazioni riguardanti l'operazione posta in essere (requisito “comunicativo”).
Ne consegue che l'iscrizione al VIES, adempimento ritenuto formale fino al 31.12.2019, a partire dal 1.01.2020 acquisisce carattere sostanziale affinché un'operazione possa beneficiare della non imponibilità. A tal proposito, si ricorda che l'Agenzia delle Entrate storicamente aveva ritenuto l'iscrizione all'archivio VIES requisito a carattere sostanziale per l'applicazione del...