Operazioni rese da soggetti esteri non stabiliti e reverse charge
L'Agenzia delle Entrate, con risposta all'istanza di interpello n. 549/2021, ha avuto modo di ribadire concetti che si rivelano particolarmente utili sotto il profilo operativo degli adempimenti da effettuare ai fini Iva.
Il caso esaminato dalla risposta, tutt'altro che infrequente, presenta i seguenti elementi: servizio territorialmente rilevante in Italia, reso da un soggetto passivo estero non stabilito in Italia (prestatore), a un soggetto passivo stabilito in Italia (committente).
La fattispecie è contemplata, in particolare, dall'art. 17, c. 2 D.P.R. 26.10.1972, n. 633 che, in presenza di soggetti passivi non residenti che agiscono in qualità di cedenti/prestatori, ribalta l'obbligo di assolvimento Iva in capo al cessionario/committente, quando quest'ultimo riveste la qualità di soggetto passivo stabilito nel territorio nazionale (che potrebbe anche essere un soggetto estero non residente).
Tale disposizione, inserita nella legge che disciplina l'Iva, così recita: “Gli obblighi relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, compresi i soggetti indicati all'art. 7-ter, c. 2, lett. b) e c), sono adempiuti dai cessionari o committenti. Tuttavia, nel caso di cessioni di beni o di prestazioni di servizi effettuate da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell'Unione europea, il cessionario o committente adempie gli obblighi di fatturazione di registrazione secondo le disposizioni degli artt. 46 e 47 D.L. 30.08.1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla L....