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ETS ed Enti non commerciali 04 Giugno 2026

Operazioni straordinarie degli Ets, il punto del Notariato

Associazioni riconosciute, non riconosciute e fondazioni possono realizzare tra loro operazioni straordinarie (trasformazioni, fusioni, scissioni) nel rispetto dei limiti statutari, delle norme civilistiche e degli obblighi pubblicitari stabiliti dalla legge.

Lo Studio del Notariato n. 7-2026/Cts analizza in modo sistematico quali operazioni straordinarie (trasformazione, fusione, scissione) sono oggi consentite agli enti del Libro I del Codice Civile e agli ETS, quali norme si applicano e quali adempimenti documentali e pubblicitari sono necessari.Cornice normativa e ruolo dell’art. 42-bis c.c. - Lo Studio n. 7-2026/Cts ricostruisce l’evoluzione che ha portato dal divieto di fatto di operazioni straordinarie per gli enti non profit alla loro piena “cittadinanza” nel sistema, grazie prima alla riforma societaria del 2003 e poi all’introduzione dell’art. 42-bis c.c. a opera del CTS. La trasformazione è qualificata come istituto generale, fondato non più sulla continuità soggettiva o causale dell’ente, ma sulla permanenza del patrimonio o del bene-azienda, con conseguente superamento dell’idea che associazioni e fondazioni potessero solo estinguersi e ricostituirsi ex novo.L’art. 42-bis riconosce espressamente la possibilità per associazioni riconosciute e non, fondazioni e, secondo l’interpretazione avallata da Ministero del Lavoro, anche comitati che svolgono attività ex art. 5 del CTS, di operare trasformazioni reciproche, fusioni e scissioni, indipendentemente dalla qualifica di ETS. Tale qualifica incide, piuttosto, sulla disciplina di dettaglio (controlli, pubblicità, RUNTS, patrimonio minimo), mentre restano sullo sfondo, e non vengono alterate, le trasformazioni eterogenee da e verso società...

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