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Società 19 Luglio 2022

Operazioni straordinarie: gli atti organizzativi non sono regredibili

L’invalidità dell’atto di trasformazione, fusione o scissione non può essere pronunciata dopo che siano stati eseguiti gli adempimenti pubblicitari necessari.

Con la Riforma del 2003 è stato introdotto il peculiare regime di stabilità delle operazioni straordinarie (fusione, scissione e trasformazione) che impedisce di fare valere l’invalidità della decisione dei soci, della delibera assembleare o dell’atto che ne costituisce esecuzione, dopo che è stata realizzata la pubblicità che determina la produzione degli effetti dell’operazione straordinaria. Tale stringente regime mira a rafforzare la certezza dei rapporti giuridici e, quindi, la stabilità del fenomeno modificativo, concentrativo o disgregativo. Si parla a proposito di irregredibilità degli effetti organizzativi. Ciò perché sarebbe particolarmente difficoltoso (e talvolta materialmente impossibile), ripristinare la situazione anteriore, una volta che si sia realizzato l’effetto trasformativo del tipo societario o della compenetrazione dei patrimoni e delle compagini sociali delle società partecipanti alla fusione o, ancora, della disgregazione degli stessi nel caso di scissione. Introducendo tale regime, dunque, è stata conferita prioritaria rilevanza all’affidamento dei terzi che entrano in contatto con le società coinvolte nelle operazioni in esame. Con particolare riferimento alla trasformazione, l’art. 2500 c.c. dispone che l’atto di trasformazione è assoggettato alla disciplina prevista per il tipo adottato ed alle relative forme di...

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