RICERCA ARTICOLI
IVA 11 Settembre 2026

Operazioni triangolari con beni in sospensione d’accisa e Iva

Sospensione d’accisa, uscita dei beni e designazione del debitore Iva nel terzo Stato membro non bastano, da sole, a rendere esente la prima cessione della catena: lo chiarisce la sentenza del Tribunale UE 9.09.2026, T-614/25.

La pronuncia del Tribunale UE 9.09.2026, T-614/25 affronta una catena di cessioni di prodotti petroliferi in sospensione d’accisa, con unico trasporto intracomunitario, offrendo indicazioni operative di rilievo per le operazioni triangolari.

Lo schema è il seguente: la società lettone Trading 4 (A), identificata Iva in Lettonia, cede carburanti a imprese stabilite in Estonia e nel Regno Unito (B), identificate Iva nei rispettivi Stati ma non in Lettonia. Nelle stesse date, B rivende i medesimi beni a soggetti passivi stabiliti in altri Stati membri (C). I prodotti vengono trasportati direttamente dal deposito di A in Lettonia ai clienti finali C: catena A-B-C con “unico trasporto UE”.
Trading 4 applica l’aliquota 0% alle cessioni verso B, qualificandole come cessioni intracomunitarie ex art. 138, par. 1, direttiva 2006/112/CE. L’Amministrazione lettone, al contrario, ritiene che si tratti di cessioni interne imponibili, sostenendo che il potere di disporre come proprietario passi ai soggetti C prima dell’inizio del trasporto, con conseguente imputazione del movimento intracomunitario alla cessione B-C e non alla cessione A-B.

“Il nodo tecnico è l’imputazione del trasporto”: in una catena di 2 cessioni con un solo spostamento intracomunitario, il trasporto può essere collegato a una sola delle 2 operazioni, che sarà l’unica potenzialmente esente ai sensi dell’art. 138, par. 1. Per stabilire quale sia la “cessione mobile”, occorre una valutazione complessiva delle circostanze: chi organizza in concreto il trasporto; chi assume (direttamente o indirettamente) i costi e le modalità logistiche; chi esercita il controllo effettivo o funzionale sulla circolazione dei beni; in quale momento avviene il secondo trasferimento del potere di disporre a favore dell’acquirente finale C. Se la cessione B-C si perfeziona (dal punto di vista del potere di disporre) prima dell’avvio del trasporto, quest’ultimo non può essere imputato alla cessione A-B. In tale scenario, la cessione A-B è interna, imponibile nello Stato di partenza, mentre la cessione B-C può configurarsi come cessione intracomunitaria esente, se ne ricorrono i requisiti sostanziali e probatori.

Nel giudizio, il contribuente fa leva su 2 elementi: il fatto che i beni siano in sospensione d’accisa e il momento di firma del documento amministrativo elettronico all’arrivo, sostenuto come “istante di trasferimento” del potere di disporre. Il Tribunale, però, chiarisce che: il regime di sospensione d’accisa “non incide” sulle condizioni del trasferimento del potere di disporre come proprietario; il documento amministrativo elettronico è idoneo a dimostrare che i beni hanno effettivamente lasciato il primo Stato membro e sono arrivati in un altro Stato membro, ma non è determinante per individuare quando il potere di disporre passa da un soggetto all’altro. Per i professionisti è essenziale tenere distinti i 2 piani: il fatto generatore dell’Iva resta la cessione (trasferimento del potere di disporre), mentre l’accisa e la relativa sospensione hanno una logica autonoma.

La vicenda si inserisce nel contesto delle operazioni triangolari disciplinate dagli artt. 141 e 197 direttiva Iva: A (primo Stato membro) vende a B (secondo Stato membro), B rivende a C (terzo Stato membro) e i beni viaggiano direttamente da A a C. Il meccanismo di semplificazione esonera, in linea di principio, B dall’assolvimento dell’Iva sul proprio acquisto intracomunitario e dall’identificazione nel Paese di arrivo, trasferendo il debito d’imposta su C. Il Tribunale precisa, tuttavia, che la semplificazione presuppone che l’operazione A-B sia effettivamente una cessione intracomunitaria esente ai sensi dell’art. 138, par. 1. Il solo fatto che la cessione riguardi beni in sospensione d’accisa, nell’operazione triangolare C sia designato debitore Iva nel terzo Stato membro e sia provata l’uscita fisica dei beni dal primo Stato e la loro cessione nel terzo, “non è sufficiente, di per sé, a rendere esente la cessione A-B”.