Da considerare il caso di atti di accertamento già notificati, il cui termine per l'impugnazione scade in questi giorni.
Condividi:
L'art. 1, cc. 179 e segg. L. 197/2022 (legge di Bilancio 2023) consente 2 modalità di definizione agevolata degli atti di accertamento:
adesione agevolata: comporta la riduzione della sanzione a 1/18 del minimo;
acquiescenza agevolata: comporta la riduzione a 1/18 dell’importo irrogato.
Il versamento si effettua in 20 rate trimestrali, a partire dal 31.03.2023. La misura si applica agli atti già notificati, non impugnati e ancora impugnabili al 1.01.2023, ponendo incognite per gli atti di accertamento gà notificati e il cui termine per l'impugnazione scade all'inizio del 2023.
Al momento l’acquiescenza agevolata non è ancora utilizzabile, ma se si lascia decorrere il termine per la proposizione del ricorso, scadrebbe anche il termine per fruire della sanatoria (salvo proroghe). Si ritiene che i ricorsi presentati dopo il 1.01.2023 non impediscano l’acquiescenza agevolata agli atti di accertamento, ma non è da scartare nemmeno la proposizione del ricorso in via cautelativa, al fine di evitare la definitività dell’atto, valutando il da farsi non appena il quadro normativo sarà delineato.