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Imposte e tasse 05 Gennaio 2023

Opzioni di convenienza per definizioni agevolate

Da considerare il caso di atti di accertamento già notificati, il cui termine per l'impugnazione scade in questi giorni.

L'art. 1, cc. 179 e segg. L. 197/2022 (legge di Bilancio 2023) consente 2 modalità di definizione agevolata degli atti di accertamento: adesione agevolata: comporta la riduzione della sanzione a 1/18 del minimo; acquiescenza agevolata: comporta la riduzione a 1/18 dell’importo irrogato. Il versamento si effettua in 20 rate trimestrali, a partire dal 31.03.2023. La misura si applica agli atti già notificati, non impugnati e ancora impugnabili al 1.01.2023, ponendo incognite per gli atti di accertamento gà notificati e il cui termine per l'impugnazione scade all'inizio del 2023. Al momento l’acquiescenza agevolata non è ancora utilizzabile, ma se si lascia decorrere il termine per la proposizione del ricorso, scadrebbe anche il termine per fruire della sanatoria (salvo proroghe). Si ritiene che i ricorsi presentati dopo il 1.01.2023 non impediscano l’acquiescenza agevolata agli atti di accertamento, ma non è da scartare nemmeno la proposizione del ricorso in via cautelativa, al fine di evitare la definitività dell’atto, valutando il da farsi non appena il quadro normativo sarà delineato.

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