Il sistema degli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR), in particolare i fondi immobiliari, poggia sul pilastro della separazione patrimoniale. Ai sensi del D.Lgs. 58/1998 (TUF), il fondo costituisce un patrimonio autonomo, distinto da quello della società di gestione del risparmio (SGR) e dei partecipanti. La SGR risponde delle obbligazioni contratte per conto del fondo esclusivamente con il patrimonio del fondo medesimo. Nonostante la chiarezza civilistica, la disciplina tributaria, in assenza di un’autonoma soggettività giuridica dei fondi, ha individuato nella SGR il soggetto tenuto agli adempimenti formali e sostanziali, alimentando un persistente doppio binario interpretativo che il professionista è chiamato a gestire quotidianamente.Natura non traslativa dell'apporto: gestire l'imposta di registro - La prassi di studio, quando si tratta di atti di apporto di immobili in fondi immobiliari, ha ricevuto un’importante conferma dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 3218/2024). Per quanto concerne le imposte indirette, infatti, questa sentenza chiarisce che il regime di applicazione dell'imposta di registro in misura fissa (200 euro) non è un’agevolazione, ma un principio strutturale. L'atto di apporto non è assimilabile a un trasferimento di diritti reali soggetti all’imposta proporzionale, in quanto la proprietà, pur formalmente intestata alla SGR, è considerata meramente strumentale e funzionale al vincolo di segregazione. La...