Le prime indicazioni in materia risalgono alle linee guida ABI del 2004 che lasciavano, in via generale, libera scelta agli istituti tra la creazione di un organismo ad hoc ovvero l’individuazione dello stesso in uno degli organi già esistenti. Nelle linee guida ABI, però, si sconsigliava la scelta del collegio sindacale quale organismo di vigilanza, preferendo la creazione di un organo ad hoc formato da professionalità interne ed esterne ovvero, in alternativa, l’individuazione dell’OdV nella funzione di internal audit.
Tale impostazione si è parzialmente modificata dopo l’entrata in vigore dell’art. 6, c. 4-bis D.Lgs. 231/2001. Pertanto, con la circolare n. 1/2012 l’ABI tornava sull’argomento e sulla possibile coincidenza tra OdV e organo di controllo, purché si verificassero le professionalità e distinguessero le funzioni rispettivamente dei 2 organi, anche al fine di evitare forme di responsabilità oggettiva (ex art. 40, c. 2 c.p.) dei membri dell’OdV derivante dalle posizioni di garanzia rivestite nel collegio sindacale.
Anche le indicazioni della Banca di Italia, con la circolare n. 263/2006 e successive, hanno avallato la possibilità di far coincidere l’organismo di vigilanza con l’organo di controllo. Di conseguenza, mentre in via generale si ammettono entrambe le possibilità, nel settore bancario l’opzione della coincidenza tra i 2...