Occorre anzitutto premettere che i diversi commi dell’art. 30, D.Lgs. 117/2017 (organo di controllo) si riferiscono a regole in gran parte mutuate dalle norme sul collegio sindacale per le società per azioni del Codice Civile. Ciò avviene in relazione alla composizione dei collegi (che devono essere scelti tra le categorie di soggetti cui all’art. 2397), alle qualifiche dei componenti, alle cause di ineleggibilità e decadenza (art. 2399), ma anche, come vedremo in seguito, ai poteri e ai doveri e alle responsabilità (art. 2407) del collegio sindacale.
La tecnica di fare rinvio alle norme del codice civile, in quanto compatibili, è largamente utilizzata all’interno del Codice del Terzo settore (CTS), ma questo pone all’interprete spesso il problema di trovare soluzioni specifiche che il legislatore non ha ritenuto di indicare. Nel caso specifico, l’osservazione è di fondamentale importanza perché, ad esempio, ci porta a domandarci se, oltre al generale richiamo contenuto nell’art. 3 del CTS, dati i continui richiami al Codice Civile, i componenti dell’organo di controllo degli ETS non siano tenuti agli stessi obblighi dei sindaci previsti nelle Spa. Ciò premesso, oltre alla vigilanza sull’osservanza della legge e dello statuto, anche con riferimento (art. 30, c. 6) alle norme contenute nel D.Lgs. 231/2001, qualora applicabili, l’organo di controllo deve verificare...