L'art. 239, c. 1, lett. c) del Tuel specifica che l'organo di revisione svolge funzioni di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione rispetto all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali e alla tenuta della contabilità, anche “con tecniche motivate di campionamento”. Le tecniche di campionamento, quindi, devono rientrare nel bagaglio professionale del revisore, tanto più considerato che si rivelano particolarmente efficaci, soprattutto nella fase di esecuzione, per l'acquisizione di elementi probativi sufficienti e appropriati. Nell'adozione di adeguate procedure e metodologie di revisione contabile, l'organo di revisione può quindi utilizzare il campionamento al fine di sviluppare opportune risposte ai rischi di errori significativi e acquisire sufficienti elementi probativi in base ai quali, con ragionevole certezza, trarre conclusioni sulla popolazione dalla quale il campione è selezionato e formulare il proprio giudizio professionale.
I principi di vigilanza e controllo trasmettono al revisore la selezione della regola da adottare e del tipo di campionamento più appropriato in ragione della specificità dell'ente locale; valutazioni che implicano l'esercizio del giudizio professionale...