Agea, con la circolare del 3.02.2020 n. 8413, che integra la circolare del 20.12.2018, n. 99290, ha fornito chiarimenti riguardanti i giovani agricoltori che presentano la domanda unica di pagamento annuale della Pac e, come tali, possono beneficiare del premio supplementare loro rivolto, oltre che dell’accesso alla riserva, per l’assegnazione di nuovi titoli o l’aumento fino al valore medio nazionale di quelli già in portafoglio. Le precisazioni di Agea riguardano 3 casistiche:
- cambiamento della forma giuridica di un’impresa agricola, con trasformazione da ditta individuale a società;
- cambiamento della forma giuridica di un’impresa agricola, con trasformazione da società a ditta individuale;
- fusione di una società controllata da un giovane agricoltore con un’altra società.
La finalità è duplice: in primo luogo si intende indicare se, nei casi elencati, la società subentrante (quella risultante dalla trasformazione) continua o meno a essere beneficiaria del premio supplementare destinato ai giovani agricoltori ed eventualmente dell’accesso alla riserva nazionale. Al riguardo il nuovo soggetto subentrante, in tutte e tre le casistiche sopramenzionate, continua a incassare il premio per i giovani e può accedere alla riserva nazionale, qualora non ne abbia beneficiato in precedenza.
In secondo luogo la circolare precisa le condizioni affinché il soggetto subentrante continui a beneficiare del trattamento preferenziale previsto dalla normativa comunitaria:
- il soggetto cedente in capo al quale è stato riconosciuto il pagamento del premio deve cessare del tutto la propria attività agricola e non presentare più domanda di aiuto;
- il soggetto cedente in capo al quale è stato riconosciuto il pagamento del premio deve esercitare il controllo sul soggetto subentrante (per le persone giuridiche);
- il soggetto subentrante deve richiedere il pagamento del premio nella domanda unica quale continuazione del quinquennio iniziato dal soggetto cedente.
