La disciplina delle spedizioni di modico valore provenienti da Paesi extra-UE non trova pace. Il disegno di legge di Bilancio 2027 propone di cancellare il contributo italiano di 2 euro, mentre l’Unione Europea ha introdotto un dazio forfettario di 3 euro e, dal 1.11.2026, una distinta tassa di gestione di 2 euro. Importi simili, dunque, ma presupposti e finalità differenti.
L’art. 30 del D.D.L. di Bilancio 2027 (A.C. 3174) interviene sul contributo istituito dall’art. 1, c. 126 L. 199/2025 (legge di Bilancio 2026). Trattasi del prelievo nazionale, pari a 2 euro per le spedizioni di valore dichiarato non superiore a 150 euro provenienti da Paesi terzi, destinato alla copertura dei costi amministrativi delle operazioni doganali. La riscossione, affidata all’Agenzia delle Dogane, era inizialmente prevista dal 1.01.2026, al momento dell’importazione definitiva delle merci. Il percorso applicativo si è rivelato diverso da quello originariamente stabilito.
L’art. 5 D.L. 38/2026 ha sospeso il contributo fino al 1.07.2026; il D.L. 107/2026 ha fatto slittare il termine al 1.10.2026, mentre il D.L. 162/2026 di settembre lo ha differito ulteriormente al 1.12.2026. Infine, il D.L. 193/2026 ha prolungato la disapplicazione fino al 1.01.2027. Ne deriva una situazione particolare: il contributo rimane previsto dalla legge, ma non trova concreta applicazione. Dopo diversi rinvii, la Manovra 2027 ne propone l’abrogazione dal 1.01.2027. La disposizione, va precisato, è ancora parte di un disegno di legge e non costituisce quindi una soppressione definitiva.
Sempre in tema di pacchi di modico valore si è mossa anche la Commissione UE. Il regolamento (UE) 2026/382 ha soppresso la franchigia doganale per le spedizioni di valore trascurabile e previsto, dal 1.07.2026 al 1.07.2028, un regime transitorio di 3 euro per categoria di articolo nelle spedizioni fino a 150 euro che rispettano le condizioni stabilite dalla norma. Il regime riguarda, in particolare, le importazioni effettuate con il meccanismo Iva IOSS e le spedizioni postali contemplate dal regolamento. L’importo non si applica a ciascun prodotto fisicamente contenuto nel pacco, ma alle singole voci individuate secondo la classificazione tariffaria utilizzata nella dichiarazione doganale. Pertanto, una spedizione comprendente più articoli appartenenti alla medesima voce può scontare un solo dazio di 3 euro, mentre prodotti classificati diversamente comportano più addebiti. Ne consegue che la qualità dei dati merceologici incide direttamente sul calcolo del dazio.
Dal 1.11.2026, inoltre, si aggiunge una tassa europea di gestione (Union handling fee - UHF), fissata in 2 euro per articolo nell’ambito della riforma doganale dell’Unione. È destinata a contribuire ai costi dei controlli e del monitoraggio delle piccole spedizioni legate alle vendite a distanza. Non va confusa né con il dazio di 3 euro, che ha natura tariffaria, né con il contributo nazionale italiano di cui si propone l’abolizione. In altri termini, il nuovo onere europeo non viene meno per effetto dell’eventuale soppressione della misura italiana.
Per piattaforme di e-commerce, importatori e intermediari doganali la conseguenza pratica è la necessità di distinguere i diversi titoli di prelievo, verificare l’ambito applicativo di ciascuno e curare la classificazione delle merci.
