Pagamenti agli avvocati distrattari e non, nuove indicazioni
Il sostituto d’imposta soccombente in un giudizio deve applicare la ritenuta all’avvocato di controparte in caso di distrazione e di delega all’incasso, salvo esibizione di una fattura al proprio cliente già quietanzata.
Tutti sanno che, nei rapporti con i professionisti, il committente, sostituto d’imposta, è tenuto ad applicare la ritenuta d’acconto. Un po' meno noto è il principio per cui chiunque paghi il compenso a un professionista, anche se non è il committente o se è addirittura costretto a pagare da un ordine del giudice, è tenuto ugualmente ad applicare la ritenuta. In tale ipotesi, che comprende la distrazione, non ha quindi rilevanza la circostanza che il pagamento provenga, anziché dal soggetto a cui favore la prestazione è resa, ma da un terzo.
Questo principio, granitico (cfr. artt. 64 e 23 e ss. D.P.R. 600/1973 e Cass. SS.UU. 9332/1996) ma che tuttora è alla base di fastidiose incomprensioni, comporta che l’avvocato distrattario farà fattura al proprio cliente, ma subirà la ritenuta dalla parte perdente tenuta al pagamento della parcella in base all’ordinanza di assegnazione.
Secondo l’Agenzia delle Entrate, il principio ha carattere generale e si estende anche al caso del compenso pagato al legale non distrattario, ma che incassa l’intero importo liquidato dal giudice (comprensivo dell’importo dovuto al legale) in forza di delega all’incasso. In tal caso, la parte condannata, se sostituto di imposta, sarebbe tenuta a isolare la somma liquidata al legale di controparte e solo su questa somma applicare la ritenuta di acconto (Ris. 35/E/2019).
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