Le violazioni penalmente rilevanti relative al mancato pagamento delle imposte sono disciplinate dal D.Lgs. 74/2000, che contiene anche le sanzioni applicabili in funzione della gravità della violazione commessa. Gli artt. 13 e 13-bis delle disposizioni in commento prevedono invece un'esimente per il soggetto che ha provveduto al pagamento di quanto in precedenza non versato. In particolare, viene prevista una causa di non punibilità per alcune violazioni fiscali penalmente rilavanti, in caso di pagamento totale del debito tributario maggiorato di interessi e sanzioni. La revisione della norma di cui all'art. 13, avvenuta a opera del D.Lgs. 158/2015, introducento un regime premiale più ampio, ha fatto sì che le disposizioni trovino applicazione anche per le violazioni commesse prima dell'entrata in vigore del decreto di riforma. In base all'intervento legislativo, il trasgressore può godere della causa di non punibilità a condizione che prima dell'apertura del dibattimento dimostri di avere estinto completamente il debito tributario, comprensivo di sanzioni e interessi. Benefici che si estendono sia alle modalità di estinzione delle pendenze tributarie, che alle modalità di pagamento delle imposte dovute.
L'estinzione delle pendenze tributarie penalmente rilevanti può avvenire anche ricorrendo agli istituti deflattivi del contenzioso tributario. La modalità di pagamento potrà...