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Imposte e tasse 04 Agosto 2021

Pagamento intero del debito tributario: possibile il patteggiamento

Secondo la Cassazione (sentenza n. 28950/2021), il patteggiamento per il reato di dichiarazione fraudolenta a causa di utilizzo di fatture false avviene solo dopo l'integrale pagamento del debito tributario.

Nel tempo ci sono stati differenti orientamenti circa la possibilità di patteggiare il reato per dichiarazione fraudolenta senza o con il preventivo pagamento del debito. Il D.Lgs. 158/2015 ha introdotto importanti innovazioni con riferimento al sistema sanzionatorio penale-tributario e tra queste assumono particolare rilevanza la riformulazione dell'art. 13 e l'introduzione del nuovo art. 13-bis D.Lgs. 74/2000. L'art. 13 prevede una causa di esclusione della punibilità, la cui applicazione è subordinata al pagamento dell'intero debito tributario, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado. Il problema si pone con riferimento ai reati di dichiarazione fraudolenta. La L. 157/2019 ha esteso la non punibilità, già prevista dall'art. 13, c. 2 D.Lgs. 74/2000, per i reati di dichiarazione infedele e omessa presentazione anche alla dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e mediante altri artifici. In questi casi la non punibilità scatterà, allorché “i debiti tributari, comprese sanzioni e interessi, siano estinti con l'integrale pagamento degli importi dovuti, a seguito del ravvedimento operoso, sempre che la regolarizzazione intervenga prima che l'autore del reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o...

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