Meglio tardi che mai. Con un'importantissima sentenza (1.08.2018, n. 37083), la Cassazione irrompe in via confermativa nella legittimità del pagamento del debito tributario e la conseguente non punibilità, anche se intervenuto in un momento posteriore rispetto alla concreta apertura del dibattimento. Com'è noto, l'esimente introdotta dalla riforma del 2015 (D.Lgs. 158/2015), che ha modificato il dettato dell'art. 13 D.Lgs. 74/2000, prevede la non punibilità, ai fini penali, qualora il reo-contribuente abbia provveduto al pagamento del debito tributario, anteriormente all'apertura del dibattimento di primo grado.
In ordine a tali questioni, si è posto il problema dell'applicabilità della norma e del rispetto del limite temporale per tutti quei soggetti che nel momento di entrata in vigore della riforma si fossero già trovati in una fase successiva all'apertura del dibattimento.
Ebbene, i giudici di Cassazione hanno temperato in un certo senso la rigidità delle preclusioni temporali espresse dai dettami normativi, sancendo che, in applicazione di un'esegesi costituzionalmente orientata nel rispetto del principio di eguaglianza, non possa essere negato l'accesso a tale istituto per tutti quei soggetti che, incolpevolmente, si siano ritrovati per contingenze temporali a non poter fruire del regime di non punibilità.
I giudici rafforzano inoltre il vigore del proprio...