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Gestione d'impresa 20 Novembre 2023

Parcella avvocato e accordi sul compenso

La parte che intenda contestare la parcella del professionista, fondata sui parametri ministeriali, sulla base di diversi accordi con i quali vengono stabiliti valori inferiori deve produrre la prova scritta di tali accordi non potendo avvalersi di prove presuntive.

L’art. 13 della nuova legge professionale forense (L. 247/2012), per quanto concerne i criteri di determinazione del compenso professionale, accorda preferenza alla volontà delle parti, da un lato stabilendo che “l’incarico può essere svolto a titolo gratuito” (c. 1) e che “la pattuizione dei compensi è libera” (c. 3), fermo il divieto del patto che attribuisca all’avvocato “come compenso, in tutto o in parte, una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa” (c. 4), e dall’altro lato ribadendo la natura meramente sussidiaria dei “parametri” forensi, i quali “si applicano quando all’atto dell’incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta” (c. 6). Sotto il profilo processuale e, in particolare, del riparto dell’onere probatorio, ciò significa che, ove dovessero sorgere contestazioni in ordine alla debenza o all’entità del compenso, spetta alla parte che vi ha interesse dimostrare l’esistenza di un valido accordo sul punto (concluso, quindi, nel rispetto delle forme previste dall’ordinamento). Grava, quindi, sul committente-cliente la prova dell’eventuale accordo sulla gratuità della prestazione, così come della pattuizione, necessariamente in forma scritta, di un compenso in misura inferiore rispetto a quella che deriverebbe...

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