Parcelle per il visto di conformità del superbonus
In attesa di chiarimenti ufficiali, si ritengono applicabili le Note interpretative 18.02.2010 (visto leggero sulle compensazioni dei crediti Iva). Entro il 15.10 la piattaforma AdE per le comunicazioni relative alla cessione dei crediti d'imposta.
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Adempimenti in parcella - L’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione da superbonus 110% richiede ulteriori adempimenti oltre a quelli già previsti per le ordinarie detrazioni fiscali per l’edilizia:
visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta, rilasciato dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro, Caf);
asseverazione tecnica relativa agli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico.
Importo - Per le parcelle dei professionisti, si pone il problema di individuare il valore congruo per l’apposizione del visto di conformità. In attesa di chiarimenti, si ritiene che per l’apposizione del visto di conformità i professionisti possano fare riferimento alle Note interpretative del 18.02.2010 dal Cndcec, relative ai compensi per l’apposizione del visto leggero sulle compensazioni dei crediti Iva.
Decreti tecnici - Entro il 5.10.2020 saranno pubblicati in Gazzetta Ufficiale i 2 decreti del ministero dello Sviluppo economico relativi agli aspetti tecnici e alle asseverazioni necessarie per il superbonus. Ciò consentirà di iniziare i lavori, finora limitati a studi di fattibilità.
Piattaforma AdE cessione crediti d'imposta - Entro il...