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Società
21 Aprile 2020
Partecipazione all'assemblea delle società quotate
Le formalità propedeutiche per dimostrare la legittimazione del socio a partecipare sono indicate dal Codice Civile nonché dal Testo Unico Finanziario.
La disciplina di riferimento è contenuta, pressoché esclusivamente, agli artt. 2370 C.C. e 83-sexies TUF.
Ai sensi del primo dei citati articoli, possono intervenire all'assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto. Lo statuto delle società le cui azioni non sono ammesse alla gestione accentrata può richiedere il preventivo deposito delle azioni presso la sede sociale o presso le banche indicate nell'avviso di convocazione, fissando il termine entro il quale debbono essere depositate ed eventualmente prevedendo che non possano essere ritirate prima che l'assemblea abbia avuto luogo. Qualora le azioni emesse dalle società siano diffuse fra il pubblico in misura rilevante il termine non può essere superiore a 2 giorni non festivi. Se le azioni sono nominative, le società provvedono all'iscrizione nel libro dei soci di coloro che hanno partecipato all'assemblea o che hanno effettuato il deposito. Lo statuto può consentire l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica. Resta fermo quanto previsto dalle leggi speciali in materia di legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto nell'assemblea nonché in materia di aggiornamento del libro soci nelle società con azioni ammesse alla gestione accentrata.
Ai sensi dell'art. 83-sexies TUF la legittimazione...