L’art. 23 dello schema di decreto legislativo correttivo c.d. "Omnibus", approvato dal Consiglio dei Ministri, interviene sulla disciplina relativa alla rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni (art. 5 L. 28.12.2001, n. 448), introducendo un regime speciale per titoli, quote e diritti non negoziati in mercati regolamentati emessi da imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a fiscalità privilegiata, individuati secondo i criteri dell'art. 47-bis, c. 1 TUIR.
Com’è noto, la disciplina, resa strutturale dalla legge di Bilancio 2025 (art. 1, c. 30 L. 207/2024), consente ai soggetti che detengono partecipazioni al di fuori del regime d'impresa (persone fisiche, società semplici ed equiparate, enti non commerciali per i beni non relativi all'attività d'impresa e non residenti privi di stabile organizzazione) di assumere, in luogo del costo storico, il valore risultante da perizia giurata di stima, così riducendo (o azzerando) la plusvalenza imponibile in sede di successiva cessione.
Per le partecipazioni riconducibili a emittenti black-list, l'imposta sostitutiva sale dal 21% ordinario al 31% (la Commissione Finanze della Camera ha peraltro proposto un ulteriore innalzamento al 36%) e il versamento è ammesso esclusivamente in unica soluzione, con soppressione della rateizzazione. La portata dell'intervento non si esaurisce nell'inasprimento del prelievo: viene modificata una regola di sistema dell'agevolazione, che da regime uniforme diviene differenziato in funzione della localizzazione dell'emittente, e l'individuazione delle giurisdizioni privilegiate è ricondotta ai criteri generali dell'art. 47-bis TUIR (tassazione effettiva inferiore alla metà di quella italiana per le partecipazioni di controllo, ovvero regimi speciali di favore) superando il tradizionale rinvio a elenchi ministeriali e assicurando coerenza con la disciplina CFC e con la participation exemption. Sul piano applicativo restano validi i principi elaborati dalla prassi e dalla giurisprudenza sull'istituto.
L'opzione si perfeziona con il versamento dell'imposta (che nel nuovo regime coinciderà necessariamente con l'esborso integrale) e, secondo le Sezioni Unite (Cassazione nn. 2321 e 2322/2020), l'indicazione in atto di un corrispettivo inferiore al valore periziato non determina la decadenza dal beneficio, ferma restando la rilevanza del valore rideterminato quale valore minimo di riferimento. Quanto alla convenienza, la valutazione deve tenere conto della peculiare tassazione delle plusvalenze su partecipazioni black-list: (ex art. 68, c. 4, TUIR) concorrono integralmente alla formazione del reddito complessivo con applicazione dell'Irpef progressiva (fino al 43%, oltre addizionali), salva la dimostrazione, sin dal primo periodo di possesso, dell'esimente costituita dalla non delocalizzazione dei redditi di cui all'art. 47-bis, c. 2, lett. b).
Il confronto corretto non è dunque con la sostitutiva del 26% propria dei capital gain ordinari, ma con l'imposizione piena: il 31% applicato sull'intero valore di perizia può risultare vantaggioso in presenza di plusvalenze latenti significative e di un costo fiscale originario modesto, mentre diviene penalizzante quando il differenziale tra valore corrente e costo storico è contenuto, poiché la base imponibile dell'affrancamento è il valore lordo e non l'incremento. Occorre inoltre ponderare l'impatto finanziario dell'anticipazione dell'intero esborso e verificare preliminarmente, con adeguato supporto documentale, la qualificazione dell'emittente ai sensi dell'art. 47-bis, anche in coordinamento con gli obblighi di monitoraggio fiscale del quadro RW. Trattandosi di uno schema ancora all'esame parlamentare, con decorrenze differenziate fissate dall'art. 28, sarà indispensabile monitorare il testo definitivo prima di assumere decisioni di pianificazione.
