Un tema che spesso mette in imbarazzo gli operatori è rappresentato dalla situazione giuridica che emerge laddove siano cedute le quote sociali, poniamo, di una SRL, e nell’atto di cessione nulla sia detto in merito a chi subentra nel diritto di credito relativo a operazioni di finanziamento soci pregresse, oppure negli utili che sono presenti nel patrimonio netto della società.
Vediamo anzitutto il primo e più delicato tema: il finanziamento infruttifero eseguito dal socio cedente. Pensiamo, per esempio, a una SRL dove il socio detentore del 33,33% delle quote sociali abbia in passato eseguito un finanziamento infruttifero per € 100.000 e che ora abbia ceduto la sua quota a un nuovo socio, senza nulla chiarire in merito al diritto di credito quale socio finanziatore. Sul punto è utile ricordare l’insegnamento della Corte di Cassazione, sentenza 16049/2015, dove si afferma che se vi è un finanziamento, in caso di cessione della quota e silenzio sul punto nel contratto di cessione, il creditore resta il precedente socio: il credito, quindi, non si trasferisce automaticamente per effetto della cessione.
A questo punto, per governare al meglio questa operazione, possiamo indagare le conseguenze delle due ipotesi:
a) nell’atto di cessione nulla è detto in merito al finanziamento soci;
b) nell’atto di cessione si prevede il trasferimento del diritto di credito al socio acquirente.
Nel primo caso il diritto di...