L'art. 131-bis c.p. prevede la non punibilità del fatto per la sua particolarità tenuità, con riguardo ai reati per i quali è prevista una pena detentiva edittale massima non superiore a 5 anni o una pena pecuniaria sola o congiunta con quella detentiva. Tale causa di non punibilità è applicabile anche ai reati tributari, nei limiti indicati.
La Corte di cassazione, Sez. penale III, con sentenza 25.03.2019, n. 12906, si è occupata del caso di omesso versamento dell'IVA (art. 10-ter D.Lgs. 74/2000), con superamento di € 10.000,00 della soglia di non punibilità, fissata in € 250.000,00, individuando il criterio della particolare tenuità del fatto nello scostamento percentuale del 4% delle somme omesse rispetto a tale soglia. Sul punto così si è espressa la sentenza: “Si deve poi ricordare che, come affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, in tema di omesso versamento di IVA, la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis c.p., è applicabile soltanto alla omissione per un ammontare vicinissimo alla soglia di punibilità, fissata a € 250.000,00 dall'art. 10-ter D.Lgs. 74/2000, in considerazione del fatto che il grado di offensività che dà luogo a reato è già stato valutato dal legislatore nella determinazione della soglia di rilevanza penale (sent. 20.11.2015,...