"Dottore, ho chiuso la partita Iva dell’associazione, ormai sono a posto, vero?". La risposta, se mai ci fossero stati ancora dubbi sul punto, ce la fornisce con un taglio tranciante l’ordinanza della Cassazione 15.03.2026, n. 5869. Spoiler: non si è a posto per niente.Spesso sono gli stessi giudici di merito a cadere nel tranello del formalismo. Nel caso di specie, la C.G.T. di secondo grado dell’Emilia-Romagna aveva annullato un accertamento in capo a una ASD (associazione sportiva dilettantistica) e al suo ex legale rappresentante, sposando la tesi secondo cui la mera cancellazione della posizione Iva avesse magicamente estinto l'ente, privandolo di capacità processuale e recidendo in radice il rapporto di rappresentanza legale.Una scorciatoia difensiva affascinante, ma che non regge l'urto della Suprema Corte. Con la consueta severità, gli Ermellini ci ricordano che la chiusura della partita Iva ex art. 35 D.P.R. 633/1972 ha natura meramente formale e dichiarativa. In ambito tributario, infatti, a dettare legge è il principio di effettività: il sipario sull'ente cala unicamente dinanzi alla cessazione reale e sostanziale dell’attività economica, a prescindere dal timbro di chiusura depositato in Agenzia.Ma è sul fronte dell’art. 38 c.c. che l’ordinanza assesta il colpo più duro, spazzando via un’altra pia illusione assai diffusa nella pratica. La difesa del contribuente aveva eccepito la nullità dell'avviso per carenza di prova, da parte...