La risoluzione 14.09.2018, n. 64/E ha fornito chiarimenti in risposta a un interpello sul passaggio dal regime semplificato al regime forfetario: un argomento, il passaggio da un regime a un altro, che da sempre desta problemi, derivanti solitamente dal vincolo triennale che implica l'opzione per un determinato regime. Tuttavia, in caso di modifica del sistema per nuove disposizioni normative, era stata concessa la possibilità di superare tale vincolo.
Infatti, con la circolare 13.04.2017, n. 11/E, par. 6.7, l'Agenzia delle Entrate ha concesso ai soggetti che nel 2016 avevano optato per il regime di contabilità ordinaria, di passare dal 1.01.2017 al regime di contabilità semplificata per effetto delle modifiche apportate al regime delle imprese minori. Si è precisato che la stessa concessione valeva anche per il regime forfetario: il contribuente che aveva optato per il regime semplificato, pur avendo i requisiti dei forfetari, poteva dal 1.01.2017 applicare il regime dei forfetari senza scontare il vincolo triennale.
Ultima in ordine di tempo, la risoluzione 14.09.2018, n. 64/E che ha fornito importanti spunti sul tema, partendo da una risposta a un interpello specifico.
La contribuente istante informava di avere svolto fin dal 2015 l'attività di parrucchiera in contabilità semplificata, pur possedendo sempre i requisiti per accedere al regime forfetario e di non avere mai effettuato l'opzione nel quadro VO per la...