Estero 20 Maggio 2024

Passaggi transfrontalieri di denaro

Le indicazioni di cui alla circolare dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli n. 12/2024.

I passaggi transfrontalieri di denaro ancora oggi possono essere strumento di condotte illecite, per le quali è stato costruito un sistema di controlli nei confronti delle persone fisiche in entrata ed in uscita dal territorio Nazionale/Unione Europea, che hanno al seguito denaro contante per un importo pari o superiore a 10.000 di euro. Le norme in vigore, ovvero l’art. 3 D.Lgs. 195/2008 per le movimentazioni in entrata o in uscita dal territorio Nazionale e l’art. 3 del Regolamento U.E. 2018/1672, prevedono, in presenza di somme al seguito superiori a 10.000 di euro, la presentazione di un’apposita dichiarazione da rendere al primo ufficio doganale di confine. Con la circolare n. 12/2024 pubblicata il 7.05.2024, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è intervenuta per chiarire alcuni aspetti, fornendo una definizione dei movimenti transfrontalieri di capitali, descrivendo i relativi obblighi, nonché i termini per le eventuali contestazioni e la destinazione delle somme oggetto di sequestro. Nell’esaminare le relative definizioni la circolare interviene sui seguenti aspetti: definizione di denaro contante: in tale ambito va effettuata una distinzione tra la norma unionale di cui al Regolamento 2018/1672 e quella nazionale di cui al D.Lgs. 195/2008; la norma unionale (art. 2 par. 1) fa rientrare nel concetto di denaro contante la valuta, gli strumenti negoziabili al portatore (es. assegni turistici), i beni...

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